MEDIAZIONE PENALE MINORILE. ANCHE IN ITALIA RISULTATI ECCELLENTI

Anche in Italia si sta comprendendo quanto sia determinante la mediazione nelle varie controversie di natura giuridica.  Civile o penale, familiare e scolastica, la mediazione costituisce uno strumento efficace per risolvere le controversie e per alleggerire i tribunali da carichi di lavoro insormontabili. 

Oggi più che mai, la mediazione è un sistema di minor impatto psicologico e sociale, soprattutto per il minore, con l’apparato giudiziario. 

In particolar modo la mediazione penale minorile svolge un ruolo determinante tra la vittima e il reo, perché trattandosi di minori, l’approccio deve necessariamente essere più cauto. Il rapporto asimmetrico delle parti di per sé necessita di una tutela degli interessi di entrambi, che si concretizza nel risarcimento o azioni riparatorie a favore della vittima e nella rieducazione del minore anche attraverso lavori di pubblica utilità. 

Il compito del mediatore è quello di facilitatore della comunicazione, neutrale, non direttivo e garante delle regole tra le parti. L’obiettivo è trovare un sentiero comune in cui vengano garantiti diritti e doveri.  

L’esito della mediazione, positivo o negativo, viene poi trasmesso al giudice, fatte salve le motivazioni specifiche, che per riservatezza restano segrete tra il mediatore e le parti. A seguito dell’esito vengono decise le misure da adottare. 

Gli spazi normativi riferiti alla mediazione penale minorile sono individuati nel codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R.448/88) e, più precisamente, nell’ambito delle indagini preliminari (art.9) durante l’udienza preliminare o nel dibattimento (art.27), nell’attuazione della sospensione del processo e messa alla prova (art.28), nell’applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata. Inoltre, la mediazione penale può essere realizzata in fase di esecuzione penale, nell’ambito della misura alternativa alla detenzione riferita all’art. 47 della L.354/75.

Ma già sono le “Linee di indirizzo e raccomandazioni europee” a determinare l’importanza della mediazione, in particolar modo la raccomandazione n.( 87) 20 che interviene sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, prevedendo  per i minorenni

l’opportunità di uscita dal circuito giudiziario e la ricomposizione del conflitto attraverso forme di “diversion” e “mediation”, inoltre, viene raccomandato l’utilizzo di misure che comportino la riparazione del danno causato”.

Ministero della Giustizia

In Italia la mediazione penale minorile prende avvio nel 1995 a Torino , in seguito a Milano , Bari e Trento.  L’organismo di mediazione denominato “ufficio o centro per la mediazione penale” , ha sede autonoma rispetto al tribunale e ha carattere interistituzionale. I collaboratori sono operatori dei servizi minorili della giustizia e dei servizi territoriali sociali e sanitari, esperti e volontari.Nonostante la conclamata necessità e l’importanza della figura del mediatore penale minorile nel sistema di giustizia riparativa, ancora oggi in Italia, questa figura professionale non ha ricevuto un riconoscimento una formalizzazione e un riconoscimento giuridico.

Valeria Barbagallo

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