Il testo integrale del Trattato che istituisce il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità)

TRATTATO
CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ
TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI
LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI
SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
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LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica
di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la
Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il
Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica
d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la
Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, “gli Stati membri della zona euro” o “i membri del MES”),
DETERMINATE a garantire la stabilità finanziaria della zona euro,
RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative all’istituzione
di un meccanismo europeo di stabilità,
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CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità per gli Stati membri
della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Il presente meccanismo
europeo di stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di
stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM)
di fornire, laddove necessario, l’assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.
(2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2011/199/UE che modifica
l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un
meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro1; a tal fine è stato aggiunto
il seguente paragrafo all’articolo 136: “Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono
istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la
stabilità dell’intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria
nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.”.
(3) Nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’assistenza finanziaria e di prevenire il rischio di
contagio finanziario, in data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la
cui moneta è l’euro hanno convenuto di “accrescere la flessibilità [del MES] legata a
un’adeguata condizionalità”.
1 GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.
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(4) Il rigoroso rispetto del quadro dell’Unione europea, della sorveglianza macroeconomica
integrata, con particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri
macroeconomici e delle regole di governance economica dell’Unione europea, dovrebbe
costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilità
della zona euro.
(5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati Membri la cui moneta è l’euro
hanno deciso di procedere verso un’unione economica più forte, compresi un nuovo patto di
bilancio e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare
attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla
governance nell’unione economica e monetaria (“TSCG”). Il TSCG aiuterà a sviluppare un
coordinamento più stretto all’interno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e
robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di
instabilità finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere la
responsabilità e la solidarietà di bilancio all’interno dell’Unione economica e monetaria. Viene
riconosciuto e accettato che la concessione dell’assistenza finanziaria nell’ambito dei nuovi
programmi previsti dal MES sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del
TSCG da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento di
cui all’articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.
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(6) Considerate le forti interrelazioni all’interno della zona euro, gravi minacce alla stabilità
finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono mettere a rischio la stabilità
finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES può pertanto fornire un sostegno alla
stabilità sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria
scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo
complesso e dei suoi Stati membri. Il volume della capacità massima iniziale di finanziamento
erogabile dal MES è fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla
stabilità del FESF. L’adeguatezza del volume della capacità massima consolidata di
finanziamento erogabile dal MES e dal FESF sarà, tuttavia, oggetto di nuova valutazione
prima dell’entrata in vigore del presente trattato. Se del caso, esso sarà aumentato dal
consiglio dei governatori del MES, a norma dell’articolo 10, previa entrata in vigore del
presente trattato.
(7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del MES. Per effetto
dell’adesione alla zona euro, lo Stato membro dell’Unione europea dovrebbe diventare
membro del MES con gli stessi diritti e obblighi delle parti contraenti.
(8) Il MES coopererà strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un
sostegno alla stabilità. La partecipazione attiva del FMI sarà prevista sia a livello tecnico che
finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza finanziaria dal MES
rivolgerà, ove possibile, richiesta analoga al FMI.
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(9) Gli Stati membri dell’Unione europea la cui moneta non è l’euro (“Stati membri non facenti
parte della zona euro”) che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione di
sostegno alla stabilità prevista a favore di Stati membri della zona euro, saranno invitati a
partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del MES in cui saranno discussi tale
sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza. Essi avranno accesso a tutte le informazioni
in tempo utile e saranno opportunamente consultati.
(10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea hanno
autorizzato le parti contraenti del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla
Banca centrale europea (BCE) di svolgere i compiti previsti dal presente trattato.
(11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 l’Eurogruppo ha affermato che, al fine di tutelare
la liquidità dei mercati, saranno inserite nelle modalità e nelle condizioni di emissione di tutte
le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro clausole d’azione collettiva
(“CACs”) identiche e in formato standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo
2011, il regime giuridico che disciplina l’inserimento delle CACs nei titoli di Stato della zona
euro è stato definito dal comitato economico e finanziario.
12) In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma
adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla
stabilità sia fornito in base a condizioni sotto forma di un programma di aggiustamento
macroeconomico.
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(13) Parimenti al FMI, il MES fornirà un sostegno alla stabilità ai membri del MES il cui regolare
accesso al finanziamento sul mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i
capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES fruiranno dello status di
creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI, pur accettando che lo status di
creditore privilegiato del FMI prevalga su quello del MES. Tale status produrrà i suoi effetti a
decorrere dall’entrata in vigore del presente trattato. Nel caso di un’assistenza finanziaria del
MES sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo di assistenza
finanziaria in essere al momento della firma del presente trattato, il MES fruirà della stessa
priorità di tutti gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del MES
beneficiario dell’assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI.
(14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno l’equivalenza tra lo status di creditore del MES e
quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES.
(15) Le condizioni per la concessione dei prestiti MES imposte agli Stati membri soggetti ad un
programma di aggiustamento macroeconomico, incluse quelle di cui all’articolo 40 del
presente trattato, comprendono i costi operativi e di finanziamento del MES e dovrebbero
essere conformi alle condizioni per la concessione di cui agli accordi in materia di assistenza
finanziaria firmati fra il FESF, l’Irlanda e la Banca centrale d’Irlanda, da un lato, e il FESF, la
Repubblica portoghese e la Banca del Portogallo, dall’altro.
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(16) Conformemente all’articolo 273 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere di qualsiasi controversia
tra le parti contraenti o tra queste e il MES in connessione con l’interpretazione e
l’applicazione del presente trattato.
(17) La sorveglianza post-programma sarà effettuata dalla Commissione europea e dal Consiglio
dell’Unione europea nel quadro stabilito dagli articoli 121 e 136 del TFUE,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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CAPO 1
MEMBRI E FINALITÀ
ARTICOLO 1
Istituzione e membri

  1. Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra loro un’istituzione finanziaria
    internazionale denominata il “meccanismo europeo di stabilità” (“MES”).
  2. Le parti contraenti sono i membri del MES.
    ARTICOLO 2
    Nuovi membri
  3. L’adesione al MES è aperta agli altri Stati membri dell’Unione europea a decorrere
    dall’entrata in vigore della decisione del Consiglio dell’Unione europea, adottata ai sensi
    dell’articolo 140, paragrafo 2, del TFUE, che abolisce la loro deroga di adottare l’euro.
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  4. Ai sensi dell’articolo 44, l’ammissione al MES di nuovi membri avviene con le stesse
    modalità e condizioni applicate ai membri già effettivi.
  5. Il nuovo membro che aderisce al MES dopo la sua istituzione riceverà quote del MES in
    cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui
    all’articolo 11.
    ARTICOLO 3
    Obiettivo
    L’obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità,
    secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio
    dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se
    indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella
    dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con
    l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i
    propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.
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    CAPO 2
    GOVERNANCE
    ARTICOLO 4
    Struttura e regole di voto
  6. Il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché
    di un direttore generale e dell’altro personale ritenuto necessario.
  7. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate di
    comune accordo, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle
    disposizioni del presente trattato. Per tutte le decisioni è necessaria la presenza di un quorum di due
    terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.
  8. L’adozione di una decisione di comune accordo richiede l’unanimità dei membri partecipanti
    alla votazione. Le astensioni non ostano all’adozione di una decisione di comune accordo.
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  9. In deroga al paragrafo 3, una procedura di votazione d’urgenza è utilizzata nei casi in cui la
    Commissione e la BCE concludono che la mancata adozione di una decisione urgente circa la
    concessione o l’attuazione di un’assistenza finanziaria di cui agli articoli da 13 a 18 minaccerebbe la
    sostenibilità economica e finanziaria della zona euro. L’adozione di una decisione di comune
    accordo tra il consiglio dei governatori di cui all’articolo 5, paragrafo 6, lettere e) e f), e il consiglio
    di amministrazione nel quadro di detta procedura d’urgenza richiede una maggioranza qualificata
    dell’85% dei voti espressi.
    Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura d’urgenza di cui al primo comma, viene effettuato un
    trasferimento dal fondo di riserva e/o dal capitale versato ad un fondo per la riserva di emergenza, al
    fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dal sostegno finanziario concesso
    secondo detta procedura d’urgenza. Il consiglio dei governatori può decidere di cancellare il fondo
    per la riserva di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato.
  10. L’adozione di una decisione a maggioranza qualificata richiede l’ 80% dei voti espressi.
  11. L’adozione di una decisione a maggioranza semplice richiede la maggioranza dei voti
    espressi.
  12. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES, esercitati dalla persona da esso
    designata o dal rappresentante di quest’ultimo in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di
    amministrazione, è pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale
    versato del MES conformemente all’allegato II.
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  13. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di una qualsiasi parte
    dell’importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a
    richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso dell’assistenza
    finanziaria concessa ai sensi dell’articolo 16 o 17, detto membro del MES non potrà esercitare i
    propri diritti di voto per l’intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di
    conseguenza.
    ARTICOLO 5
    Consiglio dei governatori
  14. Ogni membro del MES nomina un governatore e un governatore supplente. Tali nomine sono
    revocabili in qualsiasi momento. Il governatore è un membro del governo di detto membro del MES
    responsabile delle finanze. Il governatore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome del
    governatore in caso di assenza di quest’ultimo.
  15. Il consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal presidente dell’Eurogruppo di cui
    al protocollo (n. 14) sull’Eurogruppo allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE oppure
    elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni. Il presidente
    e il vicepresidente possono essere rieletti. Una nuova elezione è organizzata senza ritardo se il
    titolare non esercita più la funzione necessaria per la nomina a governatore.
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  16. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari e il
    presidente della BCE, nonché il presidente dell’Eurogruppo (se non è il presidente o un
    governatore), possono partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori in qualità di
    osservatori.
  17. Anche i rappresentanti di Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su
    base ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione di sostegno alla stabilità prestata a Stati membri
    della zona euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei
    governatori in cui saranno discusse tale sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza.
  18. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone a partecipare a determinate riunioni in
    qualità di osservatori, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni quali il FMI.
  19. Il consiglio dei governatori adotta decisioni di comune accordo in merito a quanto segue:
    a) la cancellazione del fondo per la riserva di emergenza e il reintegro del suo contenuto al fondo
    di riserva e/o al capitale versato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4;
    b) l’emissione di nuove quote a condizioni diverse da quelle emesse alla pari ai sensi
    dell’articolo 8, paragrafo 2;
    c) la richiesta di capitale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1;
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    d) le modifiche dello stock del capitale versato al fine di adeguare il volume della capacità
    massima di finanziamento del MES ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;
    e) la valutazione dell’opportunità di possibili incrementi del modello di sottoscrizione del
    capitale della BCE ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, e le modifiche da apportare
    all’allegato I ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6;
    f) la concessione del sostegno alla stabilità da parte del MES, incluse la politica economica, le
    condizioni enunciate nel protocollo d’intesa di cui all’articolo 13, paragrafo 3, e la definizione
    della scelta degli strumenti nonché delle modalità finanziarie e delle condizioni, ai sensi degli
    articoli da 12 a 18;
    g) il mandato alla Commissione europea per negoziare, di concerto con la BCE, le condizioni di
    politica economica cui è subordinata ogni operazione di assistenza finanziaria, ai sensi
    dell’articolo 13, paragrafo 3;
    h) la modifica della politica e delle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse dovuti
    per l’assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 20;
    i) la modifica dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria utilizzabili da parte del MES
    ai sensi dell’articolo 19;
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    j) la determinazione delle modalità per il trasferimento dei sostegni concessi dal FESF al MES
    ai sensi dell’articolo 40;
    k) l’approvazione delle domande di adesione al MES presentate da nuovi membri ai sensi
    dell’articolo 44;
    l) gli adeguamenti del presente trattato quale conseguenza derivante dall’adesione di nuovi
    membri, comprese le modifiche alla ripartizione del capitale tra i membri del MES ed il
    calcolo di detta ripartizione quale conseguenza derivante dall’adesione di un nuovo membro
    al MES, ai sensi dell’articolo 44; e
    m) la delega al consiglio di amministrazione di compiti elencati nel presente articolo.
  20. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata le decisioni che seguono:
    a) fissa le modalità tecniche dettagliate per l’adesione di un nuovo membro al MES ai sensi
    dell’articolo 44;
    b) decide di essere presieduto dal presidente dell’Eurogruppo o elegge, a maggioranza
    qualificata, il presidente e il vicepresidente del consiglio dei governatori ai sensi del
    paragrafo 2;
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    c) redige lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio dei governatori e del
    consiglio di amministrazione (ivi incluso il diritto di istituire comitati e organi ausiliari) ai
    sensi del paragrafo 9;
    d) compila l’elenco delle attività incompatibili con le funzioni di amministratore o
    amministratore supplente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8;
    e) nomina il direttore generale e fissa la data di cessazione del suo mandato ai sensi
    dell’articolo 7;
    f) determina altri fondi ai sensi dell’articolo 24;
    g) assume decisioni sulle azioni da adottarsi per recuperare l’importo dovuto da un membro del
    MES ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3;
    h) approva il rendiconto annuale del MES ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1;
    i) nomina i membri del collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1;
    j) approva la nomina dei revisori esterni ai sensi dell’articolo 29;
    k) revoca l’immunità del presidente del consiglio dei governatori, di un governatore, di un
    governatore supplente, di un amministratore, di un amministratore supplente o del direttore
    generale ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2;
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    l) stabilisce il regime fiscale applicabile al personale del MES ai sensi dell’articolo 36,
    paragrafo 5;
    m) decide su eventuali controversie ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2; e
    n) qualsiasi altra decisione necessaria non espressamente contemplata dal presente trattato.
  21. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio dei governatori. Il vicepresidente
    presiede tali riunioni nei casi in cui il presidente non può parteciparvi.
  22. Il consiglio dei governatori adotta il proprio regolamento interno e lo statuto del MES.
    ARTICOLO 6
    Consiglio di amministrazione
  23. Ogni governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente tra persone dotate
    di elevata competenza in campo economico e finanziario. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi
    momento. L’amministratore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome dell’amministratore
    in caso di assenza di quest’ultimo.
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  24. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari ed il
    presidente della BCE possono nominare ciascuno un osservatore.
  25. I rappresentanti degli Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base
    ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione di assistenza finanziaria prestata a Stati membri della
    zona euro sono altresì invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di
    amministrazione in cui saranno discusse tale assistenza finanziaria e la relativa sorveglianza.
  26. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di istituzioni
    o organizzazioni, a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.
  27. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza qualificata, salvo
    altrimenti disposto nel presente trattato. Le decisioni da assumere sulla base delle competenze
    delegate dal consiglio dei governatori sono adottate secondo le relative regole di voto di cui
    all’articolo 5, paragrafi 6 e 7.
  28. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori definite all’articolo 5, il consiglio di
    amministrazione assicura che il MES sia gestito in conformità al presente trattato ed allo statuto del
    MES adottato dal consiglio dei governatori. Esso adotta le decisioni disposte dal presente trattato o
    ad esso delegate dal consiglio dei governatori.
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  29. Qualsiasi vacanza in seno al consiglio di amministrazione è immediatamente coperta ai sensi
    del paragrafo 1.
  30. Il consiglio dei governatori stabilisce quali attività sono incompatibili con le funzioni di
    amministratore o di amministratore supplente, lo statuto del MES e il regolamento interno del
    consiglio di amministrazione.
    ARTICOLO 7
    Direttore generale
  31. Il direttore generale è nominato dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la
    nazionalità di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello
    di competenza in campo economico e finanziario. Nel corso del suo mandato il direttore generale
    non può esercitare la funzione di governatore o amministratore, né di governatore supplente o
    amministratore supplente.
  32. Il mandato del direttore generale è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Il direttore
    generale decade comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.
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  33. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle
    riunioni del consiglio dei governatori.
  34. Il direttore generale è il capo del personale del MES. Egli è responsabile dell’organizzazione,
    della nomina e del licenziamento del personale in conformità allo statuto del personale adottato dal
    consiglio di amministrazione.
  35. Il direttore generale è il rappresentante legale del MES e ne gestisce gli affari correnti sotto la
    direzione del consiglio di amministrazione.
    CAPO 3
    CAPITALE
    ARTICOLO 8
    Stock di capitale autorizzato
  36. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 704 798,7 milioni di EUR. Esso è
    suddiviso in settemilioniquarantasettemilanovecentoottantasette di quote, ciascuna del valore
    nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformità al modello di contribuzione iniziale di
    cui all’articolo 11 e calcolato nell’allegato I.
    T/ESM 2012-LT/it 21
  37. Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore
    nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 548,4 milioni di EUR.
    Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono
    emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a
    differenti condizioni.
  38. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e
    non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello
    di contribuzione di cui all’articolo 11 in misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote
    corrisponda al modello modificato.
  39. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria
    quota di capitale autorizzato in conformità al modello di contribuzione di cui all’allegato I. Essi
    provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalità
    stabilite nel presente trattato.
    T/ESM 2012-LT/it 22
  40. La responsabilità di ciascun membro del MES è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale
    autorizzato al prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES può essere considerato
    responsabile, in virtù della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi contratti. L’obbligo di
    un membro del MES di contribuire al capitale autorizzato in conformità al presente trattato non
    decade allorquando detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal
    MES.
    ARTICOLO 9
    Richiesta di capitale
  41. Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale
    autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri
    del MES.
  42. Il consiglio di amministrazione può richiedere il versamento del capitale autorizzato non
    versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del
    capitale versato ove quest’ultimo, per effetto dell’assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del
    livello stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori
    secondo la procedura di cui all’articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo
    pagamento da parte dei membri del MES.
    T/ESM 2012-LT/it 23
  43. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo è
    necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di
    altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di
    amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un’eventuale
    carenza di fondi nelle disponibilità del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di
    capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per
    onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si
    impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore
    generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
  44. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalità particolareggiate applicabili
    alle richieste di capitale ai sensi del presente articolo.
    ARTICOLO 10
    Adeguamenti del capitale autorizzato
  45. Il consiglio dei governatori riesamina periodicamente e, almeno ogni cinque anni, la capacità
    massima erogabile e l’adeguatezza del capitale autorizzato del MES. Esso può decidere di adeguare
    il capitale autorizzato e di modificare di conseguenza l’articolo 8 e l’allegato II. Tale decisione entra
    in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l’avvenuto completamento
    delle procedure nazionali applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai membri del MES in
    conformità al modello di contribuzione di cui all’articolo 11 e all’allegato I.
    T/ESM 2012-LT/it 24
  46. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalità particolareggiate applicabili
    agli adeguamenti del capitale effettuati ai sensi del paragrafo 1.
  47. Nel caso in cui uno Stato membro dell’Unione europea diventi un nuovo membro del MES, il
    capitale autorizzato del MES è automaticamente aumentato moltiplicando gli importi pro quota
    vigenti in detto momento per il rapporto, nell’ambito del modello di contribuzione aggiornato di cui
    all’articolo 11, e la ponderazione assegnata al nuovo membro del MES e quella assegnata ai membri
    del MES esistenti.
    ARTICOLO 11
    Modello di contribuzione
  48. Per effetto di quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, il modello di contribuzione per la
    sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è basato sul modello di sottoscrizione del capitale
    della BCE da parte delle banche centrali nazionali dei membri del MES ai sensi dell’articolo 29 del
    protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
    (lo “statuto del SEBC”) allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.
  49. Il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è specificato
    nell’allegato I.
    T/ESM 2012-LT/it 25
  50. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è
    adeguato:
    a) quando uno Stato membro dell’Unione europea aderisce come nuovo membro del MES, con
    conseguente aumento automatico del capitale autorizzato secondo il disposto
    dell’articolo 10, paragrafo 3, o
    b) alla scadenza del dodicesimo anno quale termine per la correzione temporanea applicabile a
    un membro del MES ai sensi dell’articolo 42.
  51. Il consiglio dei governatori può decidere di tener conto di eventuali aggiornamenti del
    modello di sottoscrizione del capitale della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello di
    contribuzione è aggiornato ai sensi del paragrafo 3 o quando interviene una modifica del capitale
    autorizzato secondo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 1.
  52. In caso di modifica del modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato
    del MES, i membri del MES trasferiscono fra di loro il capitale autorizzato nella misura necessaria
    ad assicurare che la sua distribuzione corrisponda al modello modificato.
  53. L’allegato I è modificato su decisione del consiglio dei governatori a seguito di ogni modifica
    di cui al presente articolo.
  54. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le altre misure necessarie per l’applicazione del
    presente articolo.
    T/ESM 2012-LT/it 26
    CAPO 4
    OPERAZIONI
    ARTICOLO 12
    Principi
  55. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo
    complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla
    stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria
    scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al
    rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.
  56. Fatto salvo l’articolo 19, il sostegno alla stabilità del MES può essere concesso per mezzo
    degli strumenti di cui agli articoli da 14 a 18.
  57. A partire dal 1° gennaio 2013 sono incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova
    emissione e con scadenza superiore ad un anno clausole d’azione collettiva in un modo che
    garantisca che il loro impatto giuridico sia identico.
    T/ESM 2012-LT/it 27
    ARTICOLO 13
    Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità
  58. Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del
    consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli strumenti
    finanziari da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori
    assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, i seguenti compiti:
    a) valutare l’esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso
    o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un’analisi a norma
    dell’articolo 18, paragrafo 2;
    b) valutare la sostenibilità del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale valutazione dovrà
    essere effettuata insieme al FMI;
    c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato.
  59. Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di cui al paragrafo 1, il
    consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al
    membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.
    T/ESM 2012-LT/it 28
  60. Se è adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio dei governatori affida alla
    Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all’FMI – il compito
    di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d’intesa che precisi le condizioni
    contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d’intesa riflette la
    gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore
    generale del MES prepara nel contempo una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza
    finanziaria contenente le modalità finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovrà
    essere adottata dal consiglio dei governatori.
    Il protocollo d’intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche
    economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell’Unione europea,
    compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES
    interessato.
  61. La Commissione europea firma il protocollo d’intesa in nome e per conto del MES, previa
    verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei
    governatori.
  62. Il consiglio di amministrazione approva l’accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che
    definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire e, se del caso, le modalità di
    corresponsione della prima rata dell’assistenza stessa.
  63. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli
    eventuali importi dovuti dal membro del MES nell’ambito del sostegno alla stabilità.
    T/ESM 2012-LT/it 29
  64. La Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI – ha
    il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza
    finanziaria.
    ARTICOLO 14
    Assistenza finanziaria precauzionale del MES
  65. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere l’assistenza finanziaria precauzionale
    sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di una linea di credito
    soggetto a condizioni rafforzate ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1.
  66. Le condizioni associate all’assistenza finanziaria precauzionale del MES sono precisate in
    dettaglio nel protocollo d’intesa, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
  67. Le modalità e le condizioni finanziarie dell’assistenza finanziaria precauzionale del MES sono
    specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve essere
    firmato dal direttore generale.
    T/ESM 2012-LT/it 30
  68. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di
    applicazione dell’assistenza finanziaria precauzionale del MES.
  69. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una
    relazione della Commissione europea a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, decide di comune
    accordo in merito al mantenimento della linea di credito.
  70. Dopo che un membro del MES abbia già ottenuto fondi una prima volta (per mezzo di un
    prestito o di un acquisto sul mercato primario), il consiglio di amministrazione decide di comune
    accordo su proposta del direttore generale e sulla base di una valutazione condotta dalla
    Commissione europea, di concerto con la BCE, se la linea di credito è ancora adeguata o se sia
    necessaria un’altra forma di assistenza finanziaria.
    ARTICOLO 15
    Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione
    delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
  71. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del
    MES ricorrendo a prestiti con l’obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello
    stesso membro del MES.
    T/ESM 2012-LT/it 31
  72. Le condizioni associate all’assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni
    finanziarie di un membro del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo d’intesa,
    conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
  73. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, le modalità e le condizioni finanziarie
    dell’assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un
    membro del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve
    essere firmato dal direttore generale.
  74. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di
    applicazione dell’assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie
    di un membro del MES.
  75. Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver
    ricevuto una relazione della Commissione europea conformemente all’articolo 13, paragrafo 7,
    decide di comune accordo sul versamento delle rate dell’assistenza finanziaria successive alla prima.
    T/ESM 2012-LT/it 32
    ARTICOLO 16
    Prestiti del MES
  76. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del
    MES sotto forma di prestito a norma dell’articolo 12.
  77. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un programma di
    aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d’intesa, conformemente
    all’articolo 13, paragrafo 3.
  78. Le modalità e le condizioni finanziarie di ogni prestito del MES sono specificate in un
    accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
  79. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di
    applicazione dei prestiti del MES.
  80. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una
    relazione dalla Commissione europea conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, decide di comune
    accordo sul versamento delle rate dell’assistenza finanziaria successive alla prima.
    T/ESM 2012-LT/it 33
    ARTICOLO 17
    Meccanismo di sostegno al mercato primario
  81. Al fine di ottimizzare l’efficienza in termini di costi dell’assistenza finanziaria, il consiglio dei
    governatori può decidere di adottare disposizioni per l’acquisto dei titoli emessi sul mercato
    primario da un membro del MES ai sensi dell’articolo 12.
  82. La condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato primario sono precisate in
    dettaglio nel protocollo d’intesa, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
  83. Le modalità e le condizioni finanziarie per l’acquisto dei titoli sono specificate in un accordo
    sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
  84. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di
    applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato primario.
  85. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una
    relazione dalla Commissione europea conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, decide di comune
    accordo sul versamento dell’assistenza finanziaria ad uno Stato membro beneficiario per mezzo di
    operazioni sul mercato primario.
    T/ESM 2012-LT/it 34
    ARTICOLO 18
    Meccanismo di sostegno al mercato secondario
  86. Il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per effettuare operazioni sui
    mercati secondari in relazione alle obbligazioni di un membro del MES conformemente all’articolo
    12, paragrafo 1.
  87. Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio
    finanziario sono prese in base a un’analisi della BCE che riconosca l’esistenza di circostanze
    eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la stabilità finanziaria.
  88. Le condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato secondario sono precisate in
    dettaglio nel protocollo d’intesa, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
  89. Le modalità e le condizioni finanziarie relative alle operazioni sul mercato secondario sono
    specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal
    direttore generale.
  90. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di
    applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato secondario.
  91. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, decide l’avvio di
    operazioni sul mercato secondario di comune accordo.
    T/ESM 2012-LT/it 35
    ARTICOLO 19
    Revisione dell’elenco degli strumenti
    di assistenza finanziaria
    Il consiglio dei governatori può rivedere l’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli
    articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo. ARTICOLO 20
    Politica di fissazione dei tassi di interesse
  92. Nel concedere un sostegno alla stabilità, il MES persegue la completa copertura dei costi
    operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.
  93. Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria, i costi sono specificati nelle linee direttrici
    sui tassi di interesse, che sono adottate dal consiglio dei governatori.
  94. La politica di fissazione dei tassi di interesse può essere rivista dal consiglio dei governatori.
    T/ESM 2012-LT/it 36
    ARTICOLO 21
    Operazioni di assunzione di prestiti
  95. Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei
    capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
  96. Le modalità delle operazioni di indebitamento sono definite dal direttore generale sulla base
    delle direttive particolareggiate adottate dal consiglio di amministrazione.
  97. Il MES si avvale di strumenti idonei alla gestione del rischio, che sono periodicamente
    riesaminati dal consiglio di amministrazione.
    T/ESM 2012-LT/it 37
    CAPO 5
    GESTIONE FINANZIARIA
    ARTICOLO 22
    Politica di investimento
  98. Il direttore generale attua una politica di investimento del MES improntata al principio di
    prudenza atta a garantire la sua massima affidabilità creditizia, conformemente alle direttive
    adottate dal consiglio di amministrazione e da questo periodicamente riesaminate. Il MES è
    autorizzato ad utilizzare parte dei profitti rivenienti dai suoi investimenti per la copertura dei propri
    costi operativi ed amministrativi.
  99. La gestione del MES deve essere conforme ai principi della buona gestione delle finanze e dei
    rischi.
    T/ESM 2012-LT/it 38
    ARTICOLO 23
    Politica in materia di dividendi
  100. Il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un
    dividendo ai membri del MES ove l’ammontare del capitale versato e del fondo di riserva superino
    il livello determinato per garantire la capacità di erogazione dei prestiti del MES e allorquando i
    profitti dell’investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i
    creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in
    considerazione l’eventualità di pagamento accelerato di cui all’articolo 41, paragrafo 3.
  101. Fintanto che il MES non abbia prestato assistenza finanziaria a uno dei suoi membri, i profitti
    rivenienti dall’investimento del capitale versato del MES sono restituiti ai suoi membri in
    proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi operativi, a condizione che la
    capacità di erogare prestiti determinata sia effettivamente pienamente disponibile.
  102. Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi per il MES conformemente alle
    direttive adottate dal consiglio di amministrazione.
    T/ESM 2012-LT/it 39
    ARTICOLO 24
    Riserva e altri fondi
  103. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.
  104. Fatto salvo l’articolo 23, i ricavi netti generati dalle operazioni del MES ed i proventi
    rivenienti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del MES nell’ambito della procedura di
    sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli
    squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.
  105. Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente alle direttive adottate dal
    consiglio di amministrazione.
  106. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per
    l’istituzione, l’amministrazione e l’utilizzo di altri fondi.
    T/ESM 2012-LT/it 40
    ARTICOLO 25
    Copertura delle perdite
  107. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:
    a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,
    b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e
    c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi
    dell’articolo 9, paragrafo 3.
  108. Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto nell’ambito di una richiesta
    di capitale effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di capitale,
    incrementato, è indirizzata a tutti i membri del MES al fine di garantire che il MES riceva l’importo
    totale del capitale versato necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti
    tesi a garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio debito nei confronti del MES
    entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di
    interessi di mora sull’importo dovuto.
  109. Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES ai sensi del paragrafo 2, il
    capitale eccedente è rimborsato agli altri membri del MES secondo le regole adottate dal consiglio
    dei governatori.
    T/ESM 2012-LT/it 41
    ARTICOLO 26
    Bilancio di previsione
    Il consiglio di amministrazione approva ogni anno il bilancio di previsione del MES.
    ARTICOLO 27
    Conti annuali
  110. Il consiglio dei governatori approva i conti annuali del MES.
  111. Il MES pubblica una relazione annuale contenente i conti annuali sottoposti a revisione e
    distribuisce ai suoi membri un rendiconto trimestrale della sua posizione finanziaria e un conto
    profitti e perdite che illustri i risultati delle proprie operazioni.
    ARTICOLO 28
    Revisione interna
    È istituita una funzione di revisione interna conforme agli standard internazionali.
    T/ESM 2012-LT/it 42
    ARTICOLO 29
    Revisione esterna
    I conti del MES sono oggetto di revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal
    consiglio dei governatori e responsabili della certificazione dei bilanci annuali. I revisori esterni
    hanno pieno diritto di prendere in esame tutti i libri contabili e i conti del MES e ottengono
    informazioni complete sulle sue transazioni. ARTICOLO 30
    Collegio dei revisori
  112. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri nominati dal consiglio dei governatori
    sulla base della loro competenza in materia di revisione e gestione finanziaria e comprende due
    membri delle istituzioni supreme di controllo dei conti dei membri del MES a rotazione, nonché un
    membro della Corte dei conti europea.
    T/ESM 2012-LT/it 43
  113. I membri del collegio dei revisori sono indipendenti. Essi non chiedono né accettano
    istruzioni dagli organi direttivi del MES, dai membri del MES o da altri organismi pubblici o
    privati.
  114. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Lo stesso controlla i conti del MES e
    verifica la regolarità dei conti operativi e del bilancio di esercizio. Esso ha pieno accesso a tutti i
    documenti del MES necessari per l’espletamento delle sue funzioni.
  115. Il collegio dei revisori può in ogni momento informare il consiglio d’amministrazione degli
    esiti della sua revisione. Su base annuale, trasmette una relazione al consiglio dei governatori.
  116. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali
    e delle istituzioni supreme in materia di controllo dei membri del MES e della Corte dei conti
    europea.
  117. Le materie relative al presente articolo sono precisate nello statuto del MES.
    T/ESM 2012-LT/it 44
    CAPO 6
    DISPOSIZIONI GENERALI
    ARTICOLO 31
    Sede
  118. Il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo.
  119. Il MES può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles.
    ARTICOLO 32
    Status giuridico, privilegi e immunità
  120. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel
    territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente
    articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri
    privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.
    T/ESM 2012-LT/it 45
  121. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
    a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
    b) stipulare contratti;
    c) convenire in giudizio; e
    d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status
    giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
  122. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano
    detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci
    espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini
    contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
  123. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano
    detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi
    altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o
    normative.
  124. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono
    inviolabili.
    T/ESM 2012-LT/it 46
  125. I locali del MES sono inviolabili.
  126. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le
    immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle
    comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
  127. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i
    beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e
    moratorie di ogni genere.
  128. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai
    prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o
    regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.
    ARTICOLO 33
    Personale del MES
    Il consiglio di amministrazione definisce il regime applicabile al direttore generale e al personale
    del MES.
    T/ESM 2012-LT/it 47
    ARTICOLO 34
    Segreto professionale
    I membri o gli ex membri del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione e il
    personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il MES sono tenuti a non rivelare le
    informazioni protette dal segreto professionale. Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro
    funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale.
    ARTICOLO 35
    Immunità delle persone
  129. Nell’interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i
    governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e
    gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti
    nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e
    documenti ufficiali redatti.
    T/ESM 2012-LT/it 48
  130. Il consiglio dei governatori può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle
    immunità conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori,
    a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un amministratore supplente o
    al direttore generale.
  131. Il direttore generale può revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES,
    eccetto se stesso.
  132. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni
    necessarie per dare effetto al presente articolo dandone informativa al MES.
    ARTICOLO 36
    Esenzione fiscale
  133. Nell’ambito delle sue attività istituzionali, il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni
    nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta
    diretta.
  134. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o
    rimborsare l’importo delle imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate a valere sui
    prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia effettuato
    acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette imposte.
    T/ESM 2012-LT/it 49
  135. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera
    remunerazione di servizi di pubblica utilità.
  136. I beni importati dal MES necessari all’assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono
    esenti da ogni dazio e imposta all’importazione e da ogni divieto e restrizione all’importazione.
  137. Il personale del MES è soggetto, a beneficio di quest’ultimo, all’applicazione di un’imposta
    interna a valere sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole
    adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta è applicata, detti
    salari e emolumenti sono esenti dall’imposta nazionale sul reddito.
  138. Nessuna imposta di qualsivoglia natura è applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o
    sui titoli emessi dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi:
    a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
    b) se l’unico fondamento giuridico di tale imposta è il luogo o la valuta in cui è stata emessa,
    resa esigibile o pagata, o l’ubicazione di un ufficio o di un luogo di attività del MES.
    T/ESM 2012-LT/it 50
    ARTICOLO 37
    Interpretazione e composizione delle controversie
  139. Qualsiasi questione connessa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del
    presente trattato e dello statuto del MES che insorga tra il MES e uno dei suoi membri, o tra i
    membri del MES, è sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione.
  140. Il consiglio dei governatori decide su qualsiasi controversia tra il MES e i suoi membri, o tra i
    membri del MES, in relazione all’interpretazione e all’applicazione del presente trattato, compresa
    qualsiasi controversia sulla compatibilità delle decisioni adottate dal MES con il presente trattato. Il
    voto del membro o dei membri del consiglio dei governatori appartenente o appartenenti al membro
    o ai membri del MES coinvolti è sospeso quando il consiglio dei governatori vota su tale decisione
    e la soglia di voto per l’adozione della decisione è ricalcolata di conseguenza.
  141. Se un membro del MES contesta la decisione di cui al paragrafo 2, la controversia è
    sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia
    dell’Unione europea è vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure per
    conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte.
    T/ESM 2012-LT/it 51
    ARTICOLO 38
    Cooperazione internazionale
    Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES è autorizzato a cooperare, nell’ambito del
    presente trattato, con il FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro
    del MES su base ad hoc e con qualsiasi organizzazione o entità internazionale dotata di competenze
    specialistiche in settori correlati.
    CAPO 7
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE
    ARTICOLO 39
    Attinenza con i finanziamenti del FESF
    Nella fase transitoria compresa tra l’entrata in vigore del presente trattato e la definitiva estinzione
    del FESF, la capacità di concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i
    500 000 milioni di EUR, fatta salva al revisione periodica dell’adeguata capacità dell’ammontare
    massimo di cui all’articolo 10. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate per
    calcolare la capacità d’impegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il massimale di
    prestito consolidato.
    T/ESM 2012-LT/it 52
    ARTICOLO 40
    Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF
  142. In deroga all’articolo 13, il consiglio dei governatori può decidere che gli impegni del FESF a
    fornire assistenza finanziaria ad un membro del MES in forza di un accordo stipulato con tale
    membro siano assunti dal MES, posto che detti impegni riguardino quote di crediti non erogate e
    non finanziate.
  143. Il MES può, se autorizzato dal consiglio dei governatori, acquisire i diritti e assumere gli
    obblighi del FESF, derivanti, in tutto o in parte, dai diritti o dagli obblighi esistenti o nell’ambito di
    crediti esistenti.
  144. Il consiglio dei governatori adotta le regole di dettaglio necessarie a dare efficacia al
    trasferimento degli obblighi dal FESF al MES come disciplinato dal paragrafo 1 ed a ciascun
    trasferimento di diritti ed obblighi come previsto al paragrafo 2.
    T/ESM 2012-LT/it 53
    ARTICOLO 41
    Versamento del capitale iniziale
  145. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in
    conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES è effettuato in cinque rate
    annuali, ciascuna pari al 20% dell’importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro del
    MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro
    rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data
    di pagamento della prima rata.
  146. Nel corso del quinquennio durante il quale è effettuato il versamento delle rate di capitale, i
    membri del MES accelerano il versamento delle quote , in congruo anticipo rispetto alla data di
    emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale versato e
    l’importo in essere delle emissioni del MES e garantiscono una capacità minima di erogazione
    congiunta del MES e del FESF di 500 000 milioni di EUR.
  147. Un membro del MES può decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.
    T/ESM 2012-LT/it 54
    ARTICOLO 42
    Correzione temporanea del modello di contribuzione
  148. In fase di avvio i membri del MES sottoscrivono il capitale autorizzato sulla base del modello
    di contribuzione descritto nell’allegato I. La correzione temporanea prevista nel modello iniziale di
    contribuzione si applica per un periodo di dodici anni successivo alla data di adozione dell’euro da
    parte del membro considerato del MES.
  149. Se, nell’anno immediatamente precedente l’adesione, il prodotto interno lordo (PIL) pro
    capite, a prezzi di mercato in euro, nell’anno immediatamente precedente l’adesione di un nuovo
    membro del MES è inferiore al 75% della media del PIL dell’Unione europea, a prezzi di mercato,
    il contributo per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, stabilito ai sensi dell’articolo 10,
    beneficia di una correzione temporanea e corrisponde alla somma:
    a) del 25% della quota percentuale detenuta dalla banca centrale nazionale di tale membro del
    MES investita nel capitale della BCE, determinata ai sensi dell’articolo 29 dello statuto del
    SEBC; e
    b) del 75% della quota percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) della zona euro, a prezzi di
    mercato in euro, di detto membro del MES riferita all’anno immediatamente precedente la sua
    adesione al MES.
    T/ESM 2012-LT/it 55
    Le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono arrotondate per eccesso o per difetto al più vicino
    multiplo di 0,0001%. I dati statistici sono quelli pubblicati da Eurostat.
  150. La correzione temporanea di cui al paragrafo 2 si applica per un periodo di dodici anni dalla
    data di adozione dell’euro da parte del membro del MES in questione.
  151. A seguito della correzione temporanea del modello di contribuzione, la corretta allocazione
    delle quote assegnate al suddetto membro del MES ai sensi del paragrafo 2 è ridistribuita tra i
    membri del MES che non beneficiano di una correzione temporanea sulla base della loro
    partecipazione alla BCE, determinata ai sensi dell’articolo 29 dello statuto del SEBC, in vigore
    immediatamente prima del conferimento delle quote al nuovo membro aderente al MES.
    ARTICOLO 43
    Prime nomine
  152. Ciascun membro del MES nomina i rispettivi governatori e governatori supplenti entro due
    settimane dall’entrata in vigore del presente trattato.
  153. Il consiglio dei governatori nomina il direttore generale e ciascun governatore nomina un
    amministratore e un amministratore supplente entro due mesi dall’entrata in vigore del presente
    trattato.
    T/ESM 2012-LT/it 56
    CAPO 8
    DISPOSIZIONI FINALI
    ARTICOLO 44
    Adesione
    Il presente trattato è aperto all’adesione di altri Stati membri dell’Unione europea ai sensi
    dell’articolo 2, previa domanda di adesione presentata al MES da ciascun Stato membro
    dell’Unione europea successivamente all’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea,
    della decisione che sussume l’abrogazione della deroga all’adesione all’euro come previsto
    dall’articolo 140, paragrafo 2, del TFUE. Il consiglio dei governatori approva la domanda di
    adesione del nuovo membro del MES ed i relativi termini tecnici di dettaglio, nonché le modifiche
    da apportare al presente trattato quale immediata conseguenza dell’adesione. Una volta approvata la
    domanda di adesione da parte del consiglio dei governatori, l’adesione di nuovi membri del MES è
    effettiva a seguito dell’avvenuto deposito degli strumenti di adesione presso il depositario, che ne
    dà notifica agli altri membri del MES.
    T/ESM 2012-LT/it 57
    ARTICOLO 45
    Allegati
    I seguenti allegati formano parte integrante del presente trattato:
    1) Allegato I: Modello di contribuzione del MES; e
    2) Allegato II: Quote di sottoscrizione del capitale autorizzato.
    ARTICOLO 46
    Deposito
    Il presente trattato è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea (“il
    depositario”), il quale trasmette copie certificate a tutti i firmatari.
    T/ESM 2012-LT/it 58
    ARTICOLO 47
    Ratifica, approvazione o accettazione
  154. Il presente trattato è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari. Gli
    strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.
  155. Il depositario notifica agli altri firmatari ogni deposito e la relativa data.
    ARTICOLO 48
    Entrata in vigore
  156. Il presente trattato entra in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica,
    approvazione o accettazione da parte di firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non
    meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all’allegato II. Se del caso, l’elenco dei membri del
    MES è opportunamente adeguato; in questo caso il modello definito di cui all’allegato I viene
    ricalcolato; sono ridotti di conseguenza il capitale autorizzato totale di cui all’articolo 8,
    paragrafo 1, e di cui all’allegato II, nonché il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote
    versate di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
    T/ESM 2012-LT/it 59
  157. Per ciascuno dei firmatari che depositeranno successivamente il loro strumento di ratifica,
    approvazione o accettazione, il presente trattato entra in vigore il giorno successivo al deposito.
  158. Per ciascuno Stato che aderisce al presente trattato ai sensi dell’articolo 44, il presente trattato
    entra in vigore il ventesimo giorno successivo al deposito dei propri strumenti di adesione.
    Fatto a Bruxelles, addì due febbraio duemiladodici in un unico esemplare, i cui testi in lingua
    estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, maltese, neerlandese, portoghese,
    slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente fede, e che sarà depositato negli
    archivi del depositario, il quale ne trasmetterà copie debitamente certificate a ciascuna delle parti
    contraenti.
    All’atto dell’adesione della Repubblica di Lettonia, il testo in lingua lettone fa ugualmente fede e
    sarà depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmetterà una copia debitamente
    certificata a ciascuna delle parti contraenti.
    All’atto dell’adesione della Repubblica di Lituania, il testo in lingua lituana fa ugualmente fede e
    sarà depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmetterà una copia debitamente
    certificata a ciascuna delle parti contraenti.
    T/ESM 2012-LT/it 60
    ALLEGATO I
    Modello di contribuzione del MES
    Membro MES Contributo al MES (%)
    Regno del Belgio 3,4534
    Repubblica federale di Germania 26,9616 Repubblica di Estonia 0,1847
    Irlanda 1,5814 Repubblica ellenica 2,7975
    Regno di Spagna 11,8227 Repubblica francese 20,2471
    Repubblica italiana 17,7917 Repubblica di Cipro 0,1949
    Repubblica di Lettonia 0,2746 Repubblica di Lituania 0,4063
    Granducato di Lussemburgo 0,2487 Malta 0,0726
    Regno dei Paesi Bassi 5,6781 Repubblica d’Austria 2,7644
    Repubblica portoghese 2,4921 Repubblica di Slovenia 0,4247
    Repubblica slovacca 0,8184 Repubblica di Finlandia 1,7852
    Totale 100,0
    Le cifre di cui sopra sono arrotondate al quarto decimale.

T/ESM 2012-LT/Allegato I/it 1
ALLEGATO II
Sottoscrizioni del capitale autorizzato
Membro MES Numero di quote Sottoscrizione di capitale
(EUR) Regno del Belgio 243 397 24 339 700 000 Repubblica federale di Germania 1 900 248 190 024 800 000
Repubblica di Estonia 13 020 1 302 000 000 Irlanda 111 454 11 145 400 000
Repubblica ellenica 197 169 19 716 900 000 Regno di Spagna 833 259 83 325 900 000
Repubblica francese 1 427 013 142 701 300 000 Repubblica italiana 1 253 959 125 395 900 000
Repubblica di Cipro 13 734 1 373 400 000 Repubblica di Lettonia 19 353 1 935 300 000
Repubblica di Lituania 28 634 2 863 400 000 Granducato di Lussemburgo 17 528 1 752 800 000
Malta 5 117 511 700 000 Regno dei Paesi Bassi 400 190 40 019 000 000
Repubblica d’Austria 194 838 19 483 800 000 Repubblica portoghese 175 644 17 564 400 000
Repubblica di Slovenia 29 932 2 993 200 000 Repubblica slovacca 57 680 5 768 000 000
Repubblica di Finlandia 125 818 12 581 800 000
Totale 7 047 987 704 798 700 000


T/ESM 2012-LT/Allegato II/it 1

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