“Rottamazione-ter”: i nuovi termini Maria Carmela Nicolosi
Il “decreto Crescita” Legge 58/2019, approvato lo scorso 28 giugno, tra le altre novità introdotte, ha riaperto i termini per aderire alla “rottamazione-ter”, fissando la nuova scadenza al 31 luglio prossimo.
Come ben si ricorda, fu l’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ad introdurre la definizione agevolata 2018 (meglio nota come “rottamazione-ter”), rivolta a tutti coloro che presentano una posizione debitoria con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La norma ha offerto la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ma aggiungendo a quanto dovuto, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Norma che non trova applicazione per alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti al recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; ai crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; a multe e sanzioni pecuniarie dovute a provvedimenti penali di condanna.
La prima data prevista ero lo scorso 30 aprile e, non possono essere oggetto di una nuova richiesta i debiti che sono stati già inseriti in una dichiarazione di adesione presentata, per i quali insomma, l’agenzia delle entrate ha già inviato comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi bollettini, con scadenza del pagamento della prima rata il prossimo 31 luglio.
Anche eventuali dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” trasmesse dopo il 30 aprile 2019, in attesa cioè della proroga concessa con il decreto crescita, non dovranno essere ripresentate perché saranno prese in carico automaticamente e, entro il prossimo 31 ottobre 2019, l’agenzia delle entrate, invierà le relative risposte in merito all’accoglimento e agli importi dovuti in base anche alla scelta del contribuente su un eventuale piano di dilazione.
Infatti coloro che aderiscono entro il 31 luglio possono scegliere di pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni). La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali a partire dal 2020, con un interesse annuo del 2% a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Anche per il saldo e stralcio la riapertura riguarda i debiti non ricompresi in una domanda di adesione a provvedimenti di definizione agevolata presentata entro lo scorso 30 aprile. Chi intende ancora aderire al “Saldo e stralcio”, quindi, può farlo entro il 31 luglio 2019, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021. Anche in questo caso, le domande “tardive”, cioè inoltrate dopo il 30 aprile 2019, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione.
La legge prevede inoltre che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, vengano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Il saldo e stralcio è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, secondo requisiti fissati dalla legge di Bilancio 2019, e consente di pagare in forma ridotta i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
La percentuale dovuta, varia dal 16 al 35% dell’importo nominale al netto delle sanzioni e degli interessi di mora, quota determinata in base al valore Isee che, non deve superare i 20 mila euro; sono stralciabili anche i debiti per i quali risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento.
E’ ormai tutto pronto per presentare le nuove domande di definizione agevolata, sia rivolgendosi ai professionisti del settore o presso i centri Caf, sia in maniera autonoma richiedendo i modelli agli sportelli o sul portale della Agenzia delle Entrate; on line è possibile anche richiedere il prospetto informativo con relativo elenco delle cartelle “rottamabili” e consultare le guide informative.
Per presentare la domanda, va utilizzato il modello DA-2018-R (per la “rottamazione-ter”) oppure il modello SA-ST-R (per il “saldo e stralcio”) che, per inciso, oltre ad essere adeguatamente compilato e corredato della documentazione richiesta, deve essere inoltrato tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo della direzione regionale dell’Agenzia a cui fa riferimento il contribuente.
L’elenco degli indirizzi PEC regionali è riportato sui nuovi modelli ed è disponibile anche sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. La domanda di adesione, infine, può essere presentata anche in tutti gli sportelli presenti sul territorio. Entro il 31 ottobre 2019, Agenzia delle entrateRiscossione invierà la risposta in merito all’accoglimento delle domande presentate.
Ci si attende che le domande, dalle 1,7 milioni presentate, potrebbero arrivare a superare quota 2 milioni di domande, la pace fiscale pare, piace proprio agli italiani: delle domande già ricevute, 332 mila sono state presentate per il «saldo e stralcio» e quasi 1,4 milioni per la cosiddetta rottamazione-ter, per un totale di 12,9 milioni di cartelle rottamate lo scorso 30 aprile.
Va considerato inoltre, che ciascun contribuente può presentare più di una richiesta, si stima infatti che, le domande già pervenute sono riferibili a circa 1,5 milioni di contribuenti. Ipotizzare quanto potrà entrare nelle casse dello Stato è davvero difficile: non tutto il maxi-importo sarà ovviamente incassato; tutto dipenderà dall’effettivo adempimento delle istanze presentate dai contribuenti”. Dipende cioè da quanto pagheranno effettivamente i morosi, considerando che ci sono i soliti furbetti che hanno fatto o faranno istanza, come mera manovra dilatoria: insomma, per conoscere i tanto attesi risultati di questa pace fiscale, non ci resta che attendere