Il “falso innocuo” salva tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Possono finalmente accedere alle Misure incentivanti.
Un dubbio sollevato dal T.a.r. Lazio circa la legittimità costituzionale dell’art. 42 comma 4-sexies, del d.lgs n. 28 del 2011, nelle specifica che poneva delle limitazioni sulla regolarizzazione delle dichiarazioni non conformi per gli impianti di produzione di energie rinnovabili, compromettendo il suo inserimento nel meccanismo incentivante. Inoltre, la mancata estensione della previsione censurata alle altre forme di produzione di energia alternativa, che con la fonte eolica condividono una disciplina comune, si sarebbe rivelata del tutto ingiustificata e contrasterebbe con i canoni di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione oltre che con le norme di rango sovranazionale.
La Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 237 del 13 Novembre 2020, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 comma 4-sexies, del d.lgs n. 28 del 2011. Gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono a pieno titolo riammissibili poiché si configurava il cosiddetto “falso innocuo”, ovvero quando la falsificazione di alcuni dati determina un’alterazione irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto non modificandone il senso. Questa disciplina prevista per gli impianti eolici è stata estesa anche per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.