Ecco come difendere i beni familiari.
Il fondo patrimoniale
Alcune famiglie ancora oggi non conoscono l’istituto giuridico del Fondo Patrimoniale. Eppure al momento di contrarre il matrimonio sanno perfettamente che possono optare per il regime della comunione o della separazione dei beni, ma non sono informati che un’altra possibilità è data anche dalla costituzione di un fondo patrimoniale dove far confluire tutti i beni patrimoniali, iscritti ai pubblici registri, e titoli di credito per il “soddisfacimento dei bisogni della famiglia”.
Poiché la famiglia è il primo microsistema sociale di rilevanza costituzionale , il legislatore ha sempre dato priorità alla tutela di tutto ciò che ruota attorno ad essa, dalla prole, alla salute, al lavoro, ai beni patrimoniali.
Il legislatore, ispirato ai principi di welfare ha ritenuto che i beni della famiglia che servono a soddisfare il benessere e l’accrescimento della stessa, vanno protetti da eventuali creditori che vantano crediti per “scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Dunque il fondo patrimoniale, che per certi versi ricorda alcuni principi del trust, trova il nesso causale nei “bisogni della famiglia”. Se da un lato vincola i beni a tali bisogni, rendendoli inattaccabili da terzi, dall’altro i coniugi non potranno disporne per altre finalità, estranee alla famiglia. La loro amministrazione segue le regole della comunione dei beni, dunque la gestione è affidata ad entrambi i coniugi, disgiuntamente nei casi di ordinaria conduzione, congiuntamente per la straordinaria amministrazione.
Può essere costituito sia al momento di contrarre il matrimonio sia successivamente, sia dai coniugi che da un terzo, anche per testamento. In quest’ultimo caso è necessario che via sia il consenso e l’accettazione dei coniugi.
Nel corso degli anni vi sono stati episodi in cui tale istituto è stato appositamente utilizzato per tentare di raggirare l’ostacolo di una eventuale esecuzione forzata da parte di creditori, costituendolo appositamente in seguito alla contrazione di debiti.
Questo tipo di strategia se da un lato protegge il debitore, dall’altro arreca pregiudizio al creditore, pertanto l’articolo 2901 c.c. consente a quest’ultimo di tutelarsi mediante “Azione Revocatoria”, dimostrando che tale fondo sia stato costituito in un momento successivo al credito con la coscienza di poter recare pregiudizio alle sue ragioni.
Ci sono stati anche dei casi in cui il fondo sia stato costituito prima del sorgere del credito, ma qui il creditore ha dovuto dimostrare la dolosità dell’atto, allo scopo di comprometterne il soddisfacimento. Il vantaggio per il debitore, è che è sempre a carico del creditore l’onere della prova, dovendosi impelagare in dimostrazioni certe ed inconfutabili. Inoltre, affinché possa avere efficacia, l’azione revocatoria deve essere proposta entro cinque anni dalla costituzione del fondo.
Il fondo dura finchè dura il matrimonio. Pertanto, nei casi di annullamento e di scioglimento o cessazione del vincolo matrimoniale, cessa pure il fondo, eccetto i casi in cui ci sono figli minori. Infatti, in questo caso continuerà a durare finchè i figli raggiungeranno la maggiore età con il conseguente provvedimento del giudice per l’amministrazione dei beni.